Nell’adozione NAZIONALE dal momento dell’ingresso in famiglia del bambino, inizia l’anno di affido preadottivo nel corso del quale l’Equipe Adozioni, su incarico del Tribunale per i minorenni, accompagna e sostiene il nuovo nucleo e la sua integrazione familiare e sociale. Gli operatori inviano una relazione di aggiornamento sulla situazione al Tribunale ogni quattro mesi. Al termine dell’anno di affido preadottivo, se l’andamento dell’inserimento del bambino è stato positivo, il Tribunale per i Minorenni emette decreto di adozione definitiva del minore.

Nell’adozione INTERNAZIONALE una volta che la famiglia è rientrata in Italia, il Tribunale per i Minorenni ratifica la sentenza di adozione emessa dal Paese straniero, salvo nel caso di Paesi che non hanno ancora sottoscritto la Convenzione dell’Aja, per cui è ancora in vigore l’anno di affido preadottivo come l’adozione nazionale. Dopo l’arrivo in Italia del bambino, la famiglia adottiva sceglie liberamente e sottoscrive se farsi seguire dall’Equipe Adozioni o dall’Ente Autorizzato per una soddisfacente integrazione familiare e sociale. In ogni caso l’Equipe Adozioni viene incaricata dal Tribunale per i Minorenni di vigilare sull’andamento dell’adozione.

Adempimenti giuridici nell’adozione internazionale
Una volta rientrati in Italia con il proprio figlio adottivo, le coppie devono svolgere una serie di incombenze e registrazioni. Le procedure e la documentazione da utilizzare possono variare da provincia a provincia e possono dipendere dal paese di origine del bambino.

Pertanto si presentano di seguito una serie di adempimenti da espletare una volta rientrati in Italia:

  • effettuare quanto prima la richiesta di riconoscimento di efficacia del provvedimento di adozione straniero attraverso il modulo che viene fornito dal Tribunale per i Minorenni che deve essere sottoscritto da entrambi i coniugi;
  • recarsi presso gli uffici del Ministero delle Finanze per richiedere il codice fiscale del minore;
  • notificare l’arrivo del bambino all’Ufficio Sanitario Locale per farsi rilasciare la Tessera Sanitaria Provvisoria presentando:
    1) Codice fiscale del minore
    2) Cartella della vaccinazioni o altro documento che elenchi le vaccinazioni fatte;
  • Denunciare l’arrivo del bambino presso l’Ufficio Anagrafe del proprio Comune, portando:
    1) Fotocopia del passaporto del minore oppure potrebbe essere richiesto l’originale;
    2) Codice fiscale del minore.

Una volta che la coppia entra in possesso del decreto del Tribunale, che ordina la trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile, si deve recare presso l’Ufficio Anagrafe del Comune per effettuare tale trascrizione.Il 7 marzo 2007 è stata registrata la Direttiva dei Ministri dell’Interno e delle Politiche per la Famiglia riguardante l’abolizione del permesso di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, firmata in data 21 febbraio 2007.Con decreto legge n.10 del 15.02.2007 e convertito in legge n. 46/2007, è stato abrogato l’articolo 7 del D.Lvo 286/1998 che prevedeva la dichiarazione di ospitalità da effettuare entro 48 oreall’autorità locale di pubblica sicurezza.

L’accompagnamento e il sostegno
Le Equipe Adozioni e gli Enti Autorizzati perseguono in modo sinergico e spesso integrato l’obiettivo di sostenere e accompagnare le famiglie che hanno adottato un bambino tramite azioni quali:

consulenze individuali;

attivazione e conduzione di gruppo di genitori adottivi per favorire l’inserimento familiare e sociale del bambino;

realizzazione di incontri su tematiche inerenti l’esperienza adottiva;

realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento rivolte agli insegnanti per favorire l’inserimento scolastico del bambino.