I requisiti per poter presentare la domanda di adozione, sono previsti dall’art.6 della legge n.184 del 1983 (come modificata dalla legge 149/2001):

Matrimonio: Possono fare domanda di adozione i coniugi che siano sposati da almeno 3 anni o, in alternativa, meno di 3 anni ma solo se possono dimostrare di aver convissuto per almeno 3 anni prima del Matrimonio in modo stabile e continuativo

Separazione: Non deve avere avuto luogo tra i coniugi alcuna separazione negli ultimi 3 anni, neanche di fatto

Età: tra i coniugi e il bambino deve esserci una differenza d’età minima di 18 anni e massima di 45 anni (salvo casi di danno grave per il minore). Se uno solo dei coniugi supera il limite massimo di età di non più di 10 anni, l’adozione è ancora possibile

Idoneità: I coniugi devono essere ritenuti idonei dal giudice ad educare istruire e mantenere il minore (sotto il profilo morale e materiale)

Mentre i primi 3 punti sono dimostrabili attraverso certificati e dichiarazioni, ovviamente la presenza dell’ultimo requisito è molto più difficile da attestare e richiede un esame attento da parte dei servizi socio-assistenziali dell’ente locale.