Gli enti autorizzati hanno il compito di informare, formare e affiancare la coppia nel percorso dell’adozione internazionale. La loro presenza è fondamentale per comunicare con le autorità estere, come indica la legge 476 del 1998. Se prima, infatti, i genitori potevano anche rivolgersi direttamente alle autorità straniere, dal 1998 è l’ente autorizzato a fare da intermediario. La scelta dell’ente autorizzato è personale e varia in base alle esigenze della coppia. E’ fondamentale scegliere un ente affidabile ed esperto, di cui ci si possa fidare sempre, perché il suo ruolo, come si può capire, è fondamentale.

L’ente autorizzato svolge le seguenti funzioni:

  • informa gli aspiranti genitori sulle procedure che inizierà e sulle prospettive di adozione nel paese prescelto;
  • informa gli aspiranti genitori sul paese estero scelto;
  • affianca gli aspiranti genitori nel percorso verso l’adozione, preparandoli insieme ad esperti e psicologi sul loro futuro ruolo;
  • trasmette alle autorità straniere la dichiarazione di disponibilità all’adozione, il decreto di idoneità della coppia, la relazione dei servizi sociosanitari;
  • aspetta di ricevere dal paese in questione la proposta di incontro con un bambino e la comunica ai genitori;
  • se la coppia è d’accordo, l’ente organizza l’incontro con il bambino, nel paese estero;
  • se l’incontro da esito positivo e i genitori acconsentono all’abbinamento, l’Ente ne da notizia all’autorità estera ed assiste i coniugi in tutte le procedure da svolgere nel paese estero: presenzia all’udienza di adozione, trasmette la sentenza di adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali e chiede a quest’ultima l’autorizzazione per l’ingresso del minore in Italia;
  • vigila sulla modalità di trasferimento del bambino in Italia e trasmette al Tribunale per i Minorenni informazioni sull’andamento dell’inserimento ed eventuali difficoltà.
  • In seguito, può aiutare la nuova famiglia, qualora ne venga richiesto l’aiuto

Tutti gli enti che si occupano di adozione internazionali, devono essere autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali. Sono puniti dalla legge sia coloro che operano senza autorizzazione, sia coloro che si rivolgono a un’associazione non autorizzata.L’albo viene periodicamente aggiornato con l’inserimento di nuovi enti e la cancellazione di quelli eventualmente trovati privi dei requisiti necessari da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali, che effettua controlli e verifiche frequenti. L’albo degli Enti Autorizzati italiani è consultabile on line nel sito www.commissioneadozioni.it