L’adozione ha lo scopo di assicurare ad ogni bambino una famiglia: adottare non è, quindi, un diritto degli adulti, che semplicemente possono dichiararsi disponibili ad adottare un bambino e chiedono che ne sia accertata l’idoneità. L’istituto dell’adozione risponde, piuttosto, al diritto di ogni bambino di avere una famiglia. Il percorso ha delle differenze a seconda che si voglia adottare un bambino in nazionale o in internazionale.

Nel caso di una adozione nazionale per poter adottare un bambino, è necessario che il bambino venga dichiarato adottabile, ovvero che ne sia accertato lo stato di abbandono. Solo allora, può avere inizio la procedura adozionale, che renderà il bambino adottato un figlio legittimo a tutti gli effetti. Per presentare una domanda di adozione i coniugi devono assolutamente possedere requisiti richiesti dalla legge.

Nell’Adozione Nazionale, l’iter per adottare un minore si articola in 5 tappe:

  • Domanda di adozione
  • Accertamento della capacità della coppia
  • Dichiarazione di Idoneità
  • Affidamento preadottivo
  • Dichiarazione di adozione

1) DOMANDA DI ADOZIONE
La prima cosa da fare per adottare un bambino è presentare la domanda di adozione al Tribunale per i Minorenni. Si tratta di una domanda in carta semplice valida per 3 anni e rinnovabile. Essa deve essere accompagnata da tutti i documenti necessari per provare la presenza dei requisiti necessari:

  • certificato di nascita dei richiedenti;
  • stato di famiglia;
  • dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi o in caso di decesso, il certificato di morte;
  • certificato del medico di base;
  • modello 101 o 740 o busta paga;
  • certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti; dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi.

Dal momento che i documenti necessari sono soggetti a variazione, occorre prima di tutto rivolgersi al Tribunale dei Minore a cui si intende inoltrare la domanda per avere conferma dei certificati necessari. E’ utile indicare nella domanda anche l’eventuale disponibilità di adottare più fratelli. La domanda, inoltre, può essere presentata presso più Tribunali per i Minorenni ma, in questo caso, occorrerà comunicarlo sempre ai tribunali consultati in precedenza.

2) ACCERTAMENTO DELLA CAPACITA’ DELLA COPPIA
Ricevuta la domanda di adozione, il Tribunale per i Minorenni incarica i servizi sociali con il compito di conoscere la coppia e di valutarne le potenzilità genitoriali raccogliando informazioni sull’ambiente famigliare, le motivazioni della domanda, nonché la situazione personale e sociale dei coniugi. Questo è un momento molto delicato nel quale gli aspiranti genitori adottivi possono sentirsi sottoposti ad un esame. I servizi sociali però devono cercare di valutare le loro potenzialità genitoriali, il desiderio di entrambi all’adozione, la loro situazione socio-economica ponendosi al fianco in modo discreto e non di fronte agi aspiranti genitori adottivi.
In questa fase è anche compito dei servizi sociali informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle possibili problematiche che l’adozione può comportare.
Le indagini dovranno essere espletate entro 120 giorni (prorogabili una sola volta) dall’invio della documentazione relativa alla coppia da parte del Tribunale per i Minorenni che ha disposto l’accertamento dell’idoneità. Al termine del periodo di accertamento, compito dei servizi dell’ente locali è la stesura di una relazione conclusiva che sarà inviata al Tribunale per i Minorenni di competenza.

3) AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
Una volta terminate le indagini, il Tribunale per i Minorenni valuta la relazione inviata dall’ente locale e convoca la coppia. In base ai dati raccolti stabilisce se la coppia è idonea all’adozione o se lo ritiene opportuno dispone ulteriori approffondimenti. In caso positivo, è compito del Tribunale stesso scegliere, tra tutte le coppie che hanno presentato domanda di adozione e sono state dichiarate idonee, quella più adatta al minore adottabile e dispone, mediante ordinanza del giudice, per l’affidamento preadottivo.
Per l’affidamento preadottivo, occorre il consenso del minore che abbia compiuto 14 anni; il minore di età superiore a 12 anni deve essere sentito (anche se età inferiore, qualora il giudice lo ritenga opportuno). L’affidamento preadottivo dura 1 anno, può essere prorogato per un altro anno. Può essere revocato se si verificano gravi difficoltà nella convivenza.
L’incontro fra la coppia aspirante all’adozione ed il bambino/bambini, solitamente avviene nella comunità che ospita il minore con modalità e tempi graduali, in sintonia con le esigenze del bambino/bambini. In questa fase la coppia è seguita dai Servizi Sociali.
In questa fase dell’adozione nazionale bisogna sempre fare i conti con il rischio giuridico, che consiste nella possibilità che il minore debba ritornare alla famiglia di origine (oppure ai parenti sino al 4° grado).

4) DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
Al termine dell’affidamento preadottivo, il Tribunale per i Minorenni verifica la sussistenza delle condizioni previste per legge e, col consenso del maggiore di 14 (o udito il maggiore di 12), valutati le informazioni e i risultati delle indagini e sentiti i soggetti indicati dalla legge, formula il decreto di adozione.

Effetti dell’adozione:

  • Effetto legittimante: il minore adottato diventa a tutti gli effetti figlio legittimo della coppia adottante, di cui assume il cognome.
  • Effetto risolutivo: cessano i rapporti giuridici tra il bambino e la sua famiglia d’origine (ad eccezione degli impedimenti matrimoniali).

Revoca dell’adozione:
L’adozione legittimante non può essere revocata, a meno che il minore non si trovi nuovamente in stato di abbandono: in questo caso verrà estinto il precedente legame adottivo e si avvierà un nuovo procedimento di adozione.

Casi particolari
Si parla di adozione particolare di un minore nel caso in cui:

  • l’adottante sia una persona unita al minore da vincolo di parentela entro il 6° grado o da un rapporto stabile precedente alla perdita dei genitori;
  • per il coniuge convivente del genitore del minore, per favorire il proseguimento dell’unità famigliare e garantire, quindi, una crescita armonica del minore;
  • quando è impossibile l’affidamento preadottivo del minore in stato di abbandono, o appare controproducente per il minore interrompere l’affidamento o i rapporti con la famiglia di origine.

In tutti questi casi, comunque, il Tribunale per i Minorenni deve accertare che l’adozione particolare risponda all’interesse del minore. Una delle motivazioni può essere, ad esempio, che sia preferibile salvaguardare il rapporto affettivo già in atto (anche se particolare) piuttosto che instaurare un’adozione legittimante con una coppia sconosciuta. Anche nel caso dell’adozione particolare, ci deve essere il consenso del minore che abbia compiuto 14 anni e il maggiore di 12 deve essere sentito personalmente dal giudice.

PROCEDIMENTO
La coppia o il coniuge che intende procedere all’adozione particolare deve presentare domanda al tribunale del luogo in cui si trova il minore. La procedura è più snella rispetto a quella per l’adozione legittimante e ha lo scopo di verificare che tra il minore e gli adottanti si possa stabilire un rapporto genitoriale solido. Non occorre accertare lo stato di abbandono del minore, non si confrontano coppie disponibili all’adozione e non è previsto un periodo di affidamento preadottivo. Il procedimento si conclude con un decreto di adozione particolare, reclamabile in appello entro 30 giorni ad opera dell’adottante, dell’adottando e del pubblico ministero.

EFFETTI
Pronunciato il provvedimento di adozione da parte del Tribunale dei Minori, il minore diventa figlio adottivo a tutti gli effetti, assume il cognome della nuova famiglia e i genitori adottivi acquisiscono il dovere di educare, istruire e mantenere il figlio, esercitano su di lui la podestà e ne amministrano i beni. Il minore assume, quindi, tutti i diritti e i doveri di figlio legittimo. I genitori naturali, a questo punto, perdono la podestà sul minore, a meno che all’adozione abbia provveduto il coniuge del genitore.

REVOCA
L’adozione particolare può essere revocata, su richiesta dell’adottante, dell’adottato o dei suoi congiunti e del pubblico ministero, per:

  • indegnità dell’adottato (se attenta alla vita di uno dei famigliari o se condannato per reati nei loro confronti);
  • indegnità dell’adottante (per gli stessi reati, ma commessi nei confronti del minore);
  • violazione da parte dell’adottante dei doveri verso il minore.