L’istituto dell’adozione ha lo scopo di assicurare ad ogni bambino una famiglia: adottare non è, quindi, un diritto degli adulti, che semplicemente possono dichiararsi disponibili ad adottare un bambino e chiedono che ne sia accertata l’idoneità. L’istituto dell’adozione risponde, piuttosto, al diritto di ogni bambino di avere una famiglia. Il percorso ha delle differenze a seconda che si voglia adottare un bambino in nazionale o in internazionale.
Fino al 1983, anno in cui fu riformata la legge sull’adozione internazionale, essa era regolata secondo la legge vigente negli stati di appartenenza dei bambini in stato di abbandono. Questo consentiva l’applicazione di regole a volte fin troppo permissive, con il conseguente rischio di abusi e problemi. Il regolamento Italiano dell’adozione internazionale oggi fa riferimento alla legge n. 476 del 1998 con cui l’Italia ha aderito alla convenzione de L’Aja del 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Il principio cui si ispira la legge sull’adozione è quello della sussidiarietà: l’adozione internazionale è l’ultima strada da seguire, quando non sia stato possibile aiutare il bambino all’interno della sua famiglia e del suo paese d’origine. In quest’ottica, quindi, l’adozione internazionale rappresenta un modello di società civile improntato alla solidarietà per l’infanzia abbandonata a sé stessa, piaga dei paesi più poveri del mondo.
Nell’Adozione Internazionale, l’iter per adottare un minore si articola in 7 tappe:
- Domanda di adozione
- Accertamento della capacità della coppia
- Dichiarazione di Idoneità
- Ricerca con l’Ente Autorizzato
- L’incontro all’estero
- Rientro in Italia
- Dichiarazione di adozione
1) DOMANDA DI ADOZIONE
La prima cosa da fare per adottare un bambino è presentare la domanda di adozione al Tribunale per i Minorenni. Si tratta di una domanda in carta semplice valida per 3 anni e rinnovabile. Essa deve essere accompagnata da tutti i documenti necessari a provare la presenza dei requisiti necessari:
- certificato di nascita dei richiedenti;
- stato di famiglia;
- dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi o in caso di decesso, il certificato di morte;
- certificato del medico di base;
- modello 101 o 740 o busta paga;
- certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
- dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi.
Dal momento che i documenti necessari sono soggetti a variazione, occorre prima di tutto rivolgersi al Tribunale dei Minore a cui si intende inoltrare la domanda per avere conferma dei certificati necessari. E’ utile indicare nella domanda anche l’eventuale disponibilità di adottare più fratelli.
I requisiti richiesti per l’adozione internazionale sono gli stessi richiesti per l’adozione nazionale e rispondono alla legge n. 184 del 1983, successivamente modificata dalla legge 476/1998 e dalla legge 149/2001.
2) ACCERTAMENTO DELLA CAPACITÀ DELLA COPPIA
Ricevuta la domanda di adozione, il Tribunale per i Minorenni incarica i servizi sociali con il compito di conoscere la coppia e di valutarne le potenzilità genitoriali raccogliando informazioni sull’ambiente famigliare, le motivazioni della domanda, nonché la situazione personale e sociale dei coniugi. Questo è un momento molto delicato nel quale gli aspiranti genitori adottivi possono sentirsi sottoposti ad un esame. I servizi sociali però devono cercare di valutare le loro potenzialità genitoriali, il desiderio di entrambi all’adozione, la loro situazione socio-economica ponendosi al fianco in modo discreto e non di fronte agi aspiranti genitori adottivi.
In questa fase è anche compito dei servizi sociali informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle possibili problematiche che l’adozione può comportare.
Le indagini dovranno essere espletate entro 120 giorni (prorogabili una sola volta) dall’invio della documentazione relativa alla coppia da parte del Tribunale per i Minorenni che ha disposto l’accertamento dell’idoneità. Al termine del periodo di accertamento, compito dei servizi dell’ente locali è la stesura di una relazione conclusiva che sarà inviata al Tribunale per i Minorenni di competenza.
In questa fase è anche compito dei servizi sociali informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di loro provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati.
3) DECRETO DI IDONEITÀ
Emanare il decreto di idoneità dei coniugi spetta al Tribunale dei Minori, che lo emette entro 2 mesi dalla ricezione della relazione dei servizi territoriali. Il giudice convoca i genitori e, sulla base della relazione stesa dai servizi territoriali, può: decretarne l’idoneità, disporre per ulteriori accertamenti o decretare l’assenza dei requisiti all’adozione. Nel caso in cui fosse decretata l’assenza dei requisiti dell’adozione, la coppia può presentare ricorso ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice civile.
4) LA RICERCA CON L’ENTE AUTORIZZATO
La coppia in possesso del decreto di idoneità, entro un anno dal suo rilascio, deve iniziare la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli Enti Autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali(CAI).
La scelta dell’Ente determina anche la provenienza del bambino che si intende adottare: ogni ente, infatti, opera in determinate zone del mondo e non in altre. In questa fase, l’ente stesso organizza incontri che hanno lo scopo di informare i futuri genitori sul paese estero di competenza, affiancarli nel percorso verso l’adozione, prepararli insieme ad esperti e psicologi sul loro futuro ruolo. L’Ente si occuperà di tutte le procedure da questo momento in poi, mediando tra la famiglia, il Tribunale per i Minorenni e l’autorità estera. E’ perciò una figura fondamentale, la cui scelta è una tappa obbligata molto importante.Rivolgersi ad un Ente Autorizzato è un passo obbligato perchè si possa realizzare una valida adozione internazionale.
5) L’INCONTRO ALL’ESTERO
Una volta che le autorità competenti estere abbiano indicato all’Ente Autorizzato un bambino adottabile, l’Ente convoca la coppia e con il suo assenso, organizza l’incontro tra i coniugi e il bambino. I tempi per arrivare a questa fase non sono prevedibili, com’è facile intuire. Questo è il momento più delicato dell’intero percorso, in cui l’ente si fa carico interamente degli aspetti tecnici dell’incontro (trasferimenti dei coniugi nel paese estero, incontro col bambino, trasferimento in Italia del minore…), nonché della procedura di adozione, qualora l’incontro si concluda positivamente sia da parte di genitori e bambino, sia da parte dell’autorità estera. In questo caso, l’Ente trasmette gli atti e le relazioni del caso alla Commissione per le Adozioni Internazionali in Italia. Se invece, l’incontro non va a buon fine, l’ente informerà la Commissione sulle motivazioni per cui l’abbinamento genitori/bambino non è stato positivo.Può accadere che l’ente non accolga una determinata proposta di adozione fatta dall’autorità centrale straniera. In questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia alla commissione per le adozioni inetrnazionali, che può non confermare il diniego dell’Ente e procedere direttamente, sostituendosi all’ente stesso, oppure affidare ad un altro Ente l’incarico di condurre a termine la procedura.L’Ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino o ai bambini, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le Adozioni Internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.
6) RIENTRO IN ITALIA
L’ingresso in Italia per il bambino accompagnato dai nuovi genitori viene autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali dopo aver ricevuto dall’Ente autorizzato la documentazione sull’incontro all’estero e il consenso della coppia.
7) DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
La procedura si conclude con l’ordine da parte del Tribunale per i Minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. A questo punto, il minore viene a far parte a tutti gli effetti del nucleo famigliare, di cui assume il cognome, i diritti e i doveri di figlio legittimo. In più, essendo straniero, assume la cittadinanza italiana (anche se uno solo dei genitori è italiano).
Adozione all’estero di minori italiani
Si verifica nel caso di minori italiani adottati da genitori stranieri o di minori italiani adottati da genitori italiani residenti all’estero. In questi casi, che comunque sono piuttosto rari, vige la legge italiana, ma con alcune particolarità:
- gli aspiranti genitori devono presentare domanda al console italiano del paese in cui si trovano
- l’affidamento preadottivo è vigilato dal console italiano
- il tribunale dei Minori cui spetta pronunziare l’adozione è quello del luogo in Italia in cui ha dimora il minore. In mancanza, è competente il tribunale di Roma
- In alcuni casi particolari è il tribunale del paese estero a pronunciarsi sull’adozione, in questi casi il provvedimento può avere valore in Italia nei casi previsti dagli artt. 64 e 65 L. 218/95.